Avvocato specialista: il regolamento in Gazzetta

La riforma dell’avvocatura, contenuta nel D.M. agosto 2015, n. 144 e recante Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2015, n. 214.
Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei percorsi formativi dell’avvocato specialista fissando i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l’esperienza del professionista nell’area di specializzazione.

Le nuove disposizioni individuano 18 aree di specializzazione (articolo 1):

a) diritto delle relazioni famigliari, delle persone e dei minori;

b)diritto agrario;

c)diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;

d)diritto dell’ambiente;

e)diritto industriale e delle proprietà intellettuali;

f)diritto commerciale, della concorrenza e societario;

g) diritto successorio;

h)diritto dell’esecuzione forzata;

i)diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;

l)diritto bancario e finanziario;

m)diritto tributario, fiscale e doganale;

n)diritto della navigazione e dei trasporti;

o)diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell’assistenza sociale;

p)diritto dell’Unione Europea;

q)diritto internazionale;

r)diritto penale;

s)diritto amministrativo;

t)diritto dell’informatica

Per il conseguimento del titolo di specialista, l’avvocato deve presentare domanda al consiglio dell’Ordine di appartenenza, che verificata la regolarità, la trasmetterà al Consiglio nazionale Forense; l’art. 6 del regolamento stabilisce, altresì, alcuni presupposti per la presentazione della domanda, tra i quali:


  • frequenza con esito positivo, negli ultimi 5 anni, di corsi di specializzazione (art. 7) o, alternativamente, comprovata esperienza nel settore di specializzazione (art. 8);

  • assenza nei tre anni precedenti di sanzioni disciplinari definitive, diverse dall’avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

  • assenza, nei due anni precedenti, di revoca di un precedente titolo di specialista.


L’avvocato specialista, ogni tre anni dall’iscrizione nell’elenco, dichiara e documenta al consiglio dell’ordine d’appartenenza l’adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione.

REVOCA DEL TITOLO DI SPECIALISTA

Il titolo di avvocato specialista è revocato dal Consiglio nazionale forense, a seguito di comunicazione del Consiglio dell’Ordine, nei seguenti casi:

a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

b)mancato adempimento degli obblighi di formazione continua ovvero dell’obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione.

Il Consiglio nazionale forense, di propria iniziativa o su segnalazione del consiglio, dell’Ordine o di terzi può dar corso al procedimento per la revoca del titolo di avvocato specialista nei casi di grave e comprovata carenza delle specifiche competenze del settore di specializzazione.

Prima di provvedere alla revoca del titolo, il Consiglio Nazionale Forense deve sentire l’interessato. La revoca del titolo è comunicata al consiglio dell’ordine per la cancellazione dall’elenco di cui all’art.5 ed ha effetto dalla notificazione del relativo provvedimento all’interessato, a cura del medesimo consiglio dell’Ordine.

Fermo quanto previsto dall’art. 6, comma 2, lettera c), la revoca del titolo non impedisce di conseguirlo nuovamente.

(Altalex, 16 settembre 2015).